Home 2023 28 dicembre DOCENTI. RICERCATORI. ALTRO PERSONALE ACCADEMICO NON COMPUTABILITÀ DEL PERIODO DI SERVIZIO COME PROFESSORE ASSOCIATO, AI FINI DEL CONFERIMENTO DEL TITOLO ONORIFICO DI PROFESSORE EMERITO
NON COMPUTABILITÀ DEL PERIODO DI SERVIZIO COME PROFESSORE ASSOCIATO, AI FINI DEL CONFERIMENTO DEL TITOLO ONORIFICO DI PROFESSORE EMERITO PDF Stampa E-mail

Il TAR Lazio, Roma, Sez. III ter con sentenza del 29 novembre 2023, n. 17912, si è pronunciato in un giudizio di impugnazione avente a oggetto il provvedimento con cui il MUR aveva denegato il conferimento del TITOLO DI PROFESSORE EMERITO a un PROFESSORE ORDINARIO. Nella fattispecie, in particolare, al ricorrente – professore ordinario con anzianità di servizio come professore ordinario pari a 19 anni e 9 mesi – era stato negato dal MUR il conferimento di tale titolo, sulla base della rigorosa applicazione dell'art. 111 R.D. n. 1592/1933, che richiede – quale presupposto necessario per il rilascio – un'anzianità di servizio come professore ordinario di almeno 20 anni. Secondo il ricorrente, il provvedimento sopracitato era illegittimo, in quanto il MUR non aveva considerato, ai fini del computo dei 20 anni, i precedenti anni di servizio come PROFESSORE ASSOCIATO, facendo conseguentemente propria un'interpretazione obsoleta della citata disposizione. Il requisito dei 20 anni di ordinariato costituisce "un requisito di legittimità che non può venire disatteso per il fatto che i competenti organi collegiali dell'Ateneo abbiano deliberato la relativa proposta al MUR, in ragione del prestigioso curriculum vitae"del professore. La non computabilità del periodo di servizio come professore associato, ai fini del conferimento del titolo onorifico di Professore Emerito, non lede l'art. 3 della Costituzione, non essendo la relativa ratio irragionevole. La diversità delle funzioni e dei compiti connessi alle due fasce di professore universitario, e i distinti requisiti e procedure di accesso, giustifica, sotto il profilo della ragionevolezza, il requisito previsto dal citato art. 111 R.D. 1592/1933 atteso che, per l'art. 33 della Costituzione, il diritto delle Università di darsi un ordinamento autonomo non deve superare i limiti stabiliti dalle leggi dello Stato". F: Oss Univ nov. 2023