Home 2010 15 Marzo Docenti medici universitari svolgenti funzioni assistenziali. Indennità «De Maria»
Docenti medici universitari svolgenti funzioni assistenziali. Indennità «De Maria» PDF Stampa E-mail
Il trattamento economico dei medici universitari va equiparato a quello del personale medico del SSN. A essi spettano, per le mansioni e l'anzianità di servizio maturata, gli emolumenti dovuti a tale titolo sin dalla data di assunzione. Dopo il Tar Sicilia, anche il Consiglio di giustizia amministrativa (CGA) siciliana, con la decisione n. 156/10 (depositata il 19 febbraio scorso) riconosce la piena equiparazione dei medici al personale ospedaliero respingendo l'appello dell'Università degli studi di Catania e dell'assessorato regionale alla Sanità avverso la sentenza del Tar Catania che aveva già riconosciuto (sentenza n. 1156 dell'Il luglio 2006) i diritti di 63 docenti per il pieno riconoscimento del loro status, e correlato trattamento economico, di medici universitari svolgenti funzioni assistenziali. La vicenda è scaturita dopo la sentenza del Tar Sicilia che, oltre a equiparare le due figure in termini di trattamento economico, aveva sancito il diritto dei medici universitari a ricevere dall'ateneo catanese le somme dovute per i servizi di reperibilità, guardie e festivi resi sin dalla data di assunzione. In tale ottica, per inciso, aveva obbligato la Regione a corrispondere all'Università la provvista finanziaria necessaria a garantire il riconoscimento della pretesa economica. Nell'appello, Università e assessorato hanno evidenziato come il Tar non abbia considerato il protocollo siglato dai due enti nel dicembre 2003 con il quale il sistema di equiparazione «si impernia ora sulle stesse indennità che la contrattazione collettiva attribuisce al personale ospedaliero». A tale beneficio, secondo gli appellanti, non può aggiungersi quello pregresso (indennità di equiparazione), e comunque gli oneri della perequazione sono a carico dell'azienda ospedaliera e non dell'Università. Il Supremo consiglio siciliano, confermando punto centrale del sistema la cosiddetta "legge De Maria", ha respinto l'appello confermando che il principio equiparativo costituisce l'espressione di una «consolidata tendenza legislativa volta a promuovere e rafforzare le forme di partecipazione delle facoltà di Medicina all'erogazione dell'assistenza sanitaria». Una tendenza instaurata nel 1968 (legge 132), sancita dal Consiglio di Stato e da ultimo dalla Corte costituzionale (sentenza n. 126/81): l'indennità di equiparazione costituisce una componente del complessivo trattamento economico spettante al professore universitario quando svolga attività assistenziale sanitaria e come tale è utile ai fini assistenziale e previdenziale. Ne consegue, ha chiosato il Consiglio siciliano riferendosi all'appello dei due enti, che l'articolo 6 del Dlgs 517/1999, nel prevedere una ridefinizione del trattamento economico dei professori e dei ricercatori universitari, non ha abrogato il sistema normativo che disciplina il principio dell'equiparazione del trattamento economico dell'universitario a quello dell'ospedaliero, ma lo ha confermato. (P. Martocchia, CGA Sicilia 10-03-2010)