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15 Marzo
Gli stipendi dei professori universitari nella comunità europea PDF Stampa E-mail
Un confronto serio e realistico tra le retribuzioni dei docenti universitari richiede l’esame delle relative tabelle stipendiali con tutte le voci che compongono la retribuzione lorda e le ritenute. In Italia la retribuzione ha una sola componente: lo stipendio di base. Negli altri Paesi europei la retribuzione comprende:
-  La componente di base;
-  La componente di posizione;
-  La componente di merito.
E poichè le due ultime componenti variano da Paese a Paese e, per lo stesso Paese, varia da università a università, nella generalità dei casi le rare e scarne tabelle esistenti non possono che riportare i risultati del confronto, fatto solo sulla componente di base e pertanto i risultati che ne risultano non rispecchiano la situazione e quindi sono fuorvianti. Un’altra osservazione riguarda la domanda: il confronto deve essere fatto tra le retribuzioni lorde o tra le retribuzioni nette? A nostro avviso il confronto deve essere fatto tra le retribuzioni nette, perché sono quelle che attengono ai soldi che vanno nelle tasche degli interessati. Altro dato caratteristico da tener presente nel confronto è l’effetto ottico creato dai valori superiori della scala retributiva dei professori italiani, dovuto alla differenza tra anzianità potenziale e anzianità reale. In effetti, in Italia la struttura delle carriere è molto ritardata perché si diventa professore, a qualsiasi livello, più tardi che altrove, per cui i livelli retributivi più alti riportati nelle tabelle rimangono, per la maggior parte dei docenti, semplicemente teorici, perché non si fa in tempo a raggiungere l’anzianità sufficiente. Il confronto andrebbe quindi fatto valutando la retribuzione dei docenti per l’intera carriera accademica. Da quanto detto possiamo dedurre che, probabilmente, non ha senso parlare di confronto delle retribuzioni dei docenti universitari di Paesi diversi. Un confronto realistico sarebbe invece quello che riguarda le retribuzioni di coloro che ricoprono, nel Paese di appartenenza, posti di pari livello. Ad esempio in Spagna gli impiegati pubblici sono suddivisi in trenta livelli e i docenti universitari sono equiparati ai livelli dal 26 al 29. In Italia i professori ordinari sono equiparati ai livelli dell’alta dirigenza statale (ambasciatore metropolitano) e quindi il confronto andrebbe fatto con le retribuzioni di quest’ultimi. Comunque, se dovesse essere ritenuto utile anche il confronto con le retribuzioni dei docenti universitari degli altri Paesi, noi non ci tireremmo indietro, purché siano disponibili tutti i dati necessari per ottenere un risultato aderente alla realtà. E per acquisire i dati necessari e aggiornati la strada da seguire non può che essere quella “diplomatica”. Sarà il MIUR che dovrà richiedere, direttamente o tramite il Ministero degli Esteri, i dati alle ambasciate dei Paesi che ci interessano per il confronto. L’elaborazione dei dati così raccolti potrebbe poi essere fatta dal Cineca. (A. Liberatore, Segretario Nazionale USPUR 20-01-2010)
 
La commissione per la valutazione, la trasparenza e l’integrità delle amministrazioni pubbliche: le università non sono tenute a istituire gli organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 PDF Stampa E-mail
La Commissione** esprime l’avviso:
- che le Università non siano tenute ad istituire gli Organismi indipendenti di valutazione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 150/2009 (http://www.governo.it/GovernoInforma/Dossier/attuazione_riforma_brunetta/Dlgs_20091027_150.pdf)
- che, a decorrere dal 30 aprile 2010, l’attività di valutazione continui ad essere svolta dai Nuclei di valutazione ai sensi della legge n. 537/1993, come integrata e modificata dalla legge n. 370/1999;
- che le Università siano comunque destinatarie della nuova disciplina dettata dal decreto legislativo n. 150/2009 in materia di contrattazione collettiva e che pertanto siano chiamate a svolgere, seppure in piena autonomia e con modalità organizzative proprie, procedure di valutazione delle strutture e del personale al fine di promuovere, anche attraverso l’utilizzo di sistemi premianti selettivi, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;
e auspica:
- la celere definizione delle modalità di raccordo con l’attività affidata all’Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), non appena sia adottato il Regolamento sulla struttura e il funzionamento dell’Agenzia e si sia insediato l’organo direttivo;
- il prosieguo degli incontri con la CRUI per formulare possibili proposte sulle citate modalità di raccordo.
(http://www.civit.it/?p=409 11-03-2010)

**La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l’Integrità delle amministrazioni pubbliche è stata istituita dal decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 "Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni", recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 31 ottobre 2009, n. 254 - Supplemento Ordinario n. 197, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. I componenti della Commissione, nominati con il decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2009, si sono insediati il successivo 22 dicembre.
 
Approvato in via definitiva il 3 marzo il DDL "collegato al lavoro" (ex-"lavori usuranti"). Le novità principali per l'università PDF Stampa E-mail
- Abolita la possibilità da parte delle Facoltà di porre limitazioni al numero di pubblicazioni presentabili nei concorsi.
- Abolito anche il numero massimo di concorsi cui si può partecipare nell'anno solare (15, per i concorsi da ricercatore).
- Per i concorsi da ricercatore indetti dopo l'entrata in vigore della legge, saranno discusse anche le pubblicazioni oltre che i titoli. Il colloquio continua a non poter essere oggetto di valutazione separata.
- Per alcune università (Università per stranieri di Perugia, Scuola Normale Superiore di Pisa, Scuola Superiore S. Anna di Pisa, Università per stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, Università per stranieri di Siena, SISSA di Trieste, SUM - Istituto Italiano di Scienze Umane di Firenze, Scuola IMT di Lucca, I.U.S.S. di Pavia) saltano le quote da impiegare per l'assunzione di ricercatori, associati, ordinari.
- I contrattisti ex legge Moratti non sono più conteggiati nella quota (non inferiore al 60% delle risorse disponibili dai pensionamenti dell'anno precedente) che le università devono destinare all'assunzione di ricercatori.
 
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