Home 2010 06 Giugno Manovra finanziaria. Tagli alle retribuzioni dei docenti universitari gia’ ridotte da precedenti leggi
Manovra finanziaria. Tagli alle retribuzioni dei docenti universitari gia’ ridotte da precedenti leggi PDF Stampa E-mail
“Tra le varie misure della manovra finanziaria figura il congelamento sui valori attuali, per tre anni, di tutti gli stipendi pubblici, compresi quelli del personale pubblico non contrattualizzato, che contempla anche i professori universitari. L’USPUR ritiene che la scelta, per quanto attiene ai docenti universitari, sia ingiusta perché, ancora una volta, vengono ritoccate in basso le loro retribuzioni, già significativamente ridotte negli ultimi tre, quattro anni, in applicazione delle seguenti leggi: a) legge finanziaria 2007, art. 1, comma 576: ai professori universitari, personale non contrattualizzato, il previsto adeguamento retributivo è corrisposto per gli anni 2007 e 2008 nella misura del 70 per cento, senza dare luogo a successivi recuperi; b) legge finanziaria 2008, art. 2, comma 434: riduzione graduale, per i professori universitari, del periodo triennale di fuori ruolo a cominciare dal 1° Gennaio 2008, e, quindi, sua eliminazione con il 1° Gennaio 2010, con conseguente forte riduzione del valore sia della loro base pensionabile che della loro buonuscita; c) legge 6 Agosto 2008, n. 133 (di conversione del D.L. n. 112 del 25 giugno 2008 “Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico….”), art. 69: differimento di 12 mesi per i professori universitari della maturazione dell’aumento biennale o della classe di stipendio. L’USPUR sente il dovere di segnalare che le tre leggi appena citate hanno dettato norme per la riduzione della retribuzione dei soli professori universitari, e non anche delle altre categorie del pubblico impiego. Prima di procedere è necessario anche fare chiarezza sulle motivazioni che a suo tempo indussero il Governo a concedere anche ai professori universitari un adeguamento annuale delle loro retribuzioni (nel provvedimento erano compresi anche gli alti dirigenti civili e militari delle amministrazioni statali). Siamo nel 1992, con le retribuzioni di detto personale ferme al Luglio 1990, con la scala mobile abolita da circa quattro anni, e con l’indice dell’inflazione che lievitava fortemente in alto il costo della vita. In attesa che il Consiglio dei Ministri provvedesse a dettare nuove ed opportune norme in materia, fu deciso che, in via provvisoria, per recuperare gli effetti negativi dell’inflazione, le retribuzioni di detto personale fossero adeguate annualmente in base ad un indice calcolato dall’ISTAT. Questo adeguamento delle retribuzioni viene impropriamente considerato come un surplus stipendiale, un automatismo che agevola i docenti universitari, perché porta in alto i loro stipendi, e non come un ritocco necessario conseguente all’indice di svalutazione della moneta, ovvero all’aumento del costo della vita. Sempre sul trattamento in negativo riservato ai docenti universitari segnaliamo un’altra norma che è contenuta nel d.d.l. Gelmini di riforma del sistema universitario, e che elimina definitivamente il biennio opzionale di permanenza in servizio, per cui il collocamento a riposo dei professori e dei ricercatori è anticipato di altri due anni. Vero è che la trasformazione del biennio da automatico ad opzionale è stata disposta per tutto il pubblico impiego, ma è soltanto per i professori universitari che viene negato perché le università (che si sono viste ridurre il fondo per il finanziamento ordinario, F.F.O.) cercano di recuperare i budget dei professori più anziani per colmare le loro posizioni deficitarie, mentre, per esempio, a nessun magistrato è stato negato non diciamo il biennio opzionale ma neppure il quinquennio opzionale. In aggiunta il d.d.l. Gelmini prevede una revisione in peius del trattamento economico dei professori e ricercatori universitari, nel senso che la progressione biennale per classi e scatti di stipendio viene trasformata in progressione triennale e l’attribuzione degli scatti triennali non è dovuta ma è soggetta alle decisioni di ciascuna sede universitaria secondo quanto stabilito nei rispettivi regolamenti. In considerazione di quanto sopra, avendo evidenziato che le retribuzioni dei professori e ricercatori universitari sono già state sottoposte a tagli di varia natura e che una nuova legge, specifica per il settore universitario, di prossima approvazione da parte del Parlamento, aggiunge nuove e restrittive norme sull’entità e sull’assegnazione degli scatti stipendiali, l’USPUR chiede che la categoria dei professori e ricercatori universitari non sia compresa nella norma della manovra in corso di approvazione che così recita “le categorie di personale di cui all’art. 3 del decreto legislativo 30 Marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, che usufruiscano di un meccanismo di progressione automatica degli stipendi, gli anni 2011, 2012 e 2013 non sono utili ai fini della maturazione delle classi e degli aumenti biennali previsti dai rispettivi ordinamenti”. (Lettera del segretario nazionale dell’USPUR al Presidente del Consiglio, al Ministro dell’Economia e delle Finanze e al Ministro dell’Istruzione, Università e Ricerca – 24-05-2010)