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IL PERIMETRO APPLICATIVO PER IL CONFERIMENTO DEL TITOLO DI PROFESSORE EMERITO VA ESTESO ANCHE AI PROFESSORI ASSOCIATI PDF Stampa E-mail

Il TAR della Puglia, con sentenza n. 523 del 26 aprile 2024, si è espresso sul conferimento del titolo di professore emerito. Nel caso di specie, il Direttore Generale del MUR negava il conferimento del titolo di “professore emerito” asserendo che la relativa proposta inoltrata dal rettore dell’Università di Foggia non poteva essere accolta in quanto l’interessato non aveva prestato almeno venti anni di servizio “in qualità̀ di professore ordinario”. Le doglianze del ricorrente sono state ritenute fondate dal TAR della Puglia che, condividendo le argomentazioni articolate nel parere n. 2203 del 2015, reso dalla seconda sezione del Consiglio di Stato in relazione ad analoga fattispecie, ha ribadito che il secondo comma dell’art. 15 L. 18 marzo 1958, n. 311 (recante “norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari”), pur rinviando all’art. 111 del R.D. 31 agosto 1933, n.1592, quale disciplina dei presupposti per il conferimento del titolo di professore emerito, ne innova il perimetro applicativo, non circoscrivendolo ai soli professori ordinari, bensì estendendolo all’intera categoria dei professori universitari, prescindendo dalla distinzione fra professore ordinario e associato. F. Oss Univ 26.04.24.