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AI DOCENTI UNIVERSITARI DELLE UNIVERSITÀ STATALI È CONSENTITO LO SVOLGIMENTO DI INCARICHI ANCHE IN SOCIETÀ A SCOPO DI LUCRO PDF Stampa E-mail

Chiamato a decidere sul ricorso proposto da un professore ordinario a tempo pieno contro l'università statale che gli aveva negato l'autorizzazione allo svolgimento dell'incarico extra-istituzionale di amministratore indipendente, senza deleghe gestionali, del C.d.A. di una società di assicurazioni, il TAR di Trento aveva sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 10, Legge 240/2010, in riferimento all'art. 3 e 33 Cost., nella parte in cui non consente ai docenti delle università statali, a differenza di quanto avverrebbe per i docenti di Università non statali, di ricoprire l'incarico di amministratore indipendente presso società aventi scopo di lucro. Nella sentenza n. 3 del 2024, la CORTE COSTITUZIONALE ha giudicato inammissibile, per difetto di motivazione in punto di non manifesta infondatezza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 10, Legge 240/2010, nella parte in cui non consente ai docenti universitari delle università statali lo svolgimento di incarichi anche in società a scopo di lucro. F: Oss Univ febbraio 2024.