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TERMINE DI DECADENZA PRESCRITTO PER L’ESERCIZIO DELL’AZIONE DISCIPLINARE NEI CONFRONTI DI PROFESSORE UNIVERSITARIO E REGIMI DI INCOMPATIBILITÀ PREVISTI PER I DOCENTI UNIVERSITARI PDF Stampa E-mail

Il TAR Lazio Sez. III ter, con sentenza n. 2796 del 12.02.24, si è pronunciato relativamente al computo del termine di decadenza prescritto per l'esercizio dell'azione disciplinare nei confronti di un professore universitario e ai regimi di incompatibilità previsti per i docenti universitari dalla L. 240/2010. Il Collegio capitolino, in particolare, ha affermato che il termine di avvio del procedimento disciplinare nei confronti di un professore universitario ha natura perentoria sia perché un soggetto non può sottostare indefinitamente alla potestà punitiva dell'Amministrazione, sia perché più ci si allontana dalla commissione dei fatti più difficile diventa l'esercizio del diritto di difesa. Il TAR del Lazio ha statuito anche che il divieto di ricoprire cariche societarie non implica una valutazione sostanziale dell'attività in concreto svolta. In senso conforme si è espressa pure la Corte costituzionale che, nell'esaminare i regimi di incompatibilità previsti per i docenti universitari dalla L. 240/2010, ha distinto, rispettivamente, tra attività totalmente incompatibili, attività liberamente esercitabili e attività consentite previa autorizzazione del rettore, qualificando le attività oggetto dell'art. 6, comma 9, della L. 240/2010, in esame, come "attività extra-istituzionali incompatibili con la carriera universitaria" (Corte cost. 3/2024). F: Oss Univ febbaio 2024