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RESPINTI I RICORSI DELLE UNIVERSITÀ TELEMATICHE CHE CHIEDEVANO L’ANNULLAMENTO DEL D.M. 1154/2021 PDF Stampa E-mail

Con sentenza n. 1157 05.02.24, il Consiglio di Stato, in piena adesione a quanto affermato dal TAR del Lazio, ha stabilito che il D.M. 1154/2021 non ha introdotto alcuna parificazione fra università stanziali e telematiche in relazione sia al numero minimo di docenti che alle modalità di computo del numero di studenti. Per l'organo di vertice della giustizia amministrativa, va condiviso quanto statuito dal TAR del Lazio sulla circostanza che la normativa vigente non impone né la forma regolamentare né la previa consultazione delle Università telematiche, rinvenendosi la fonte primaria alla cui luce il decreto è stato adottato nell'art. 6, comma 1, D.lgs. 19/2012; d'altro canto, a parere del Collegio, il D.M. 1154/2021 non ha determinato alcuna parificazione fra università tradizionali e telematiche con riguardo al computo del rapporto docenti/studenti, che non pare violare né la pregressa normativa né la specificità dei corsi a distanza, in quanto il sistema opportunamente prevede la revisione periodica degli indicatori per l'accreditamento iniziale e periodico delle sedi e dei corsi di studio. F: Oss Univ febbraio 2024.